Con la recente sentenza del 14 febbraio 2014, n. 3433, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla distinzione tra le due figure del rappresentante indiretto e del nuncius, ribadendo come Nei contratti non formali, il nuncius non assume la qualifica di parte contrattuale, nè in senso formale nè in senso sostanziale, quando faccia presente al proponente che l'accettazione della proposta proviene da altro soggetto, così trasmettendone la dichiarazione, anche se non indichi le generalità del contraente effettivo, purché fornisca alla controparte elementi idonei alla sua identificazione.
La differenza sostanziale tra la figura del rappresentante indiretto e quella del nuncius è data dalla assunzione della qualità di parte sostanziale e formale del contratto, cioè del soggetto cui vanno imputati gli effetti del contratto (parte sostanziale) e che renda le dichiarazioni contrattuali (parte formale).
Il rappresentante indiretto è parte in senso formale e in senso sostanziale, sia pure, quanto a questo secondo aspetto, con talune limitazioni (perché alcuni effetti del contratto stipulato dal rappresentante indiretto si producono direttamente in capo al rappresentato, come si evince dagli artt. 1705, comma 2, secondo inciso, e 1706, comma 1, c.c.).
Diversamente, il nuncius non è mai parte né in senso sostanziale né in senso formale.
In particolare, la figura del nuncius prescinde dall'esistenza di un qualsiasi potere di rappresentanza, limitandosi egli a trasmettere una dichiarazione altrui, già completa nei suoi elementi, cosicché è necessario solo che egli sia in grado di riferire quella dichiarazione e non anche che egli rappresenti alcuna delle parti interessate. Con riferimento ai contratti non formali, poi, il nuncius non assume la qualifica di parte contrattuale, né in senso formale né in senso sostanziale, quando faccia presente al proponente che l'accettazione della proposta proviene da altro soggetto, così trasmettendone la dichiarazione, anche se non indichi le generalità del contraente effettivo, purché fornisca alla controparte elementi idonei alla sua identificazione.
Tali principi sono stati enunciati dal giudice di legittimità in una recente decisione. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto non censurabile la pronuncia con la quale il tribunale aveva accolto l'appello proposto da una signora nei confronti di una società commerciale avverso la sentenza del giudice di pace con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dalla ingiunta debitrice contro il decreto ingiuntivo emesso a suo carico ad istanza della società creditrice per una somma di danaro corrispondente al prezzo di un computer. In particolare, come confermato anche dalla Suprema Corte, l'opponente aveva dedotto di essere estranea alla compravendita per non avere mai ordinato né ricevuto il computer essendosi la stessa limitata ad assumere soltanto il ruolo di intermediario tra la società ed un vicino di casa quale unico e vero destinatario della merce indicata nella fattura posta a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo.